Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4624 del 21 maggio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di stabilire la legittimitā dell'exceptio inadempleti contractus e in definitiva la buona fede di chi solleva l'eccezione deve farsi riferimento all'epoca in cui questa č posta onde non rilevano gli avvenimenti successivi quali ad esempio la sopravvenuta svalutazione monetaria in relazione alla ridotta prestazione della controparte.

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