(massima n. 1)
            L'art.  115, commi  2  e  3,  di  detto  D.Lgs. n.  42/2004 (Codice dei beni culturali) regolamenta la gestione delle attivitā  di  valorizzazione  dei  beni  culturali  tramite concessione  a  terzi.  Essa  puō  avvenire  mediante gestione  diretta per  mezzo  di  strutture  organizzative interne  alle  amministrazioni,  dotate  di  adeguata autonomia  scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e contabile,  e  provviste  di  idoneo  personale  tecnico.  Le Amministrazioni medesime  possono  attuare  la  gestione diretta anche  in forma consortile  pubblica.  La gestione indiretta  delle  attivitā č  previsto  che  venga  attuata tramite  concessione  a terzi  delle  attivitā  di  valorizzazione,  anche  in  forma  congiunta  e  integrata,  da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti  giuridici  costituiti  ai  sensi  dell'articolo  112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma  7,  mediante  procedure  di  evidenza  pubblica, sulla  base  della  valutazione  comparativa  di  specifici progetti.  Al  comma  4  di detto  art.  115  č  stabilito  che  la scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 č attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilitā  economico-finanziaria  e  di  efficacia,  sulla base di obbiettivi previamente definiti.