Corte dei Conti sentenza n. 113 del 28 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Tra le norme in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, rientrano anche quelle sull'attribuzione agli enti territoriali di beni immobili a titolo non oneroso (D.Lgs. n. 85 del 2010 e art. 56-bis, L. n. 98 del 2013). Con riferimento specifico ai beni culturali, già prima dell'avvio del "federalismo demaniale", era prevista analoga possibilità. In particolare, l'art. 54, comma 3, D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che i beni del demanio culturale "possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali" (quindi anche province/comuni). La norma non specifica la natura onerosa o gratuita del trasferimento, ma in assenza d'indicazioni legislative, si ritiene che il trasferimento possa avvenire anche a titolo gratuito, con congrua motivazione. L'intera normativa indicata è funzionale non solo a un migliore utilizzo del patrimonio pubblico (anche di rilevanza culturale), ma anche a un'effettiva attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. Nessun ostacolo è frapposto al trasferimento gratuito in argomento dall'art. 12, L. n. 111 del 2011 (che per gli enti pubblici ha limitato, in generale, solo acquisti e vendite a titolo oneroso), anche in virtù della specialità dell'art. 54 citato. Ciò premesso, in linea di massima, si ritiene legittimo il trasferimento, a titolo gratuito, previa apposita convenzione, di beni di rilevanza culturale da una Provincia a un Comune. È necessario però che tale trasferimento, congruamente motivato, non determini la perdita di demanialità del bene e che sia conservata la destinazione culturale del bene stesso. In varie occasioni, con alcune cautele, la Corte dei Conti si è espressa in senso favorevole all'attribuzione gratuita a terzi (anche soggetti privati) di beni pubblici se tale attribuzione era finalizzata al soddisfacimento di un adeguato interesse per la collettività insediata sul territorio. Negli atti di trasferimento occorrerà evidenziare adeguatamente le motivazioni e le finalità pubblicistiche perseguite. Si precisa, infine, che non costituisce ostacolo al trasferimento in argomento l'inalienabilità dei beni demaniali (art. 823 c.c.): è infatti generalmente ammesso il trasferimento di un bene demaniale da un ente pubblico territoriale ad un altro ente pubblico territoriale, purché non venga meno la demanialità del bene trasferito. È legittimo il trasferimento a titolo gratuito, effettuato sulla base di un'apposita convenzione, di cespiti immobiliari fra enti territoriali; ciò purché esso venga adeguatamente motivato, non determini la perdita della demanialità del bene e ne sia inoltre conservata, con riferimento al caso specifico, la destinazione culturale. La legittimazione è infatti fornita, in tale ambito, dall'art. 54, c. 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, mentre ulteriori disposizioni in tema di valorizzazione del patrimonio pubblico in generale - quali l'art. 56-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, nonché lo stesso D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, relativo al federalismo demaniale - si pongono nella stessa ottica.

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