Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 5125 del 21 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (considerato dalle parti come un "unicum" inscindibile) ha, come suo contenuto, un'obbligazione indivisibile, cosģ che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilitą che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare.

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