Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2551 del 30 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di litisconsorzio necessario, ove non si ottemperi all'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito dal giudice di appello, in ragione dell'intervenuta estinzione della società nel momento in cui detto ordine poteva essere eseguito, il gravame non può essere dichiarato inammissibile.

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