Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1944 del 14 maggio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1460 c.c., il quale autorizza il contraente, che non abbia ottenuto l'adempimento della prestazione di cui č creditore, a rifiutare quella di cui č debitore, sempre che il rifiuto non sia contrario a buona fede, appresta uno strumento di tutela non solo in sede processuale, con l'eccezione di inadempimento rivolta a paralizzare la domanda dell'altro contraente, ma anche al di fuori del giudizio, rendendo legittimo un rifiuto della prestazione, altrimenti non consentito.

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