Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2474 del 18 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non necessita di preventiva diffida ad adempiere e non contrasta con i principi di buona fede e correttezza anche se è formulata per la prima volta in giudizio per contrastare la domanda di adempimento della controparte, e ancorché l'adempimento di questa concerna un'obbligazione accessoria di quella principale, ma essenziale per l'equilibrio sinallagmatico del rapporto, e di tale gravità da menomare la fiducia sul corretto adempimento del contratto. (Nella specie l'acquirente di apparecchi telefonici forniti dalla Sip, da installare su autovetture, su cui doveva avvenire il collaudo e la connessione in rete, e perciò senza rimuoverli, aveva immesso nel mercato una valigetta per riporli, così rendendoli utilizzabili come portatili, e la fornitrice aveva sospeso l'esecuzione del contratto).

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