Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 508 del 3 febbraio 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa all'atto di macro-organizzazione con cui l'amministrazione pubblica ha definito le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, omettendo di indire, a tale scopo, una procedura di natura concorsuale.

(massima n. 2)

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione tramite i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici pubblici dirigenziali.

(massima n. 3)

Spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie direttamente concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della loro titolarità, come stabiliti dalle Amministrazioni ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, a monte dell'organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, rientrando nella giurisdizione devoluta al Giudice ordinario i giudizi direttamente concernenti atti di gestione del rapporto di impiego pubblico, anche dirigenziale.

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