Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 26799 del 7 novembre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Compete alla giurisdizione del G.O. la controversia in tema di conferimento di incarichi dirigenziali. Infatti la legge Frattini adopera la locuzione provvedimento riferita all'atto di conferimento dell'incarico ma significativamente non aggiungendovi il predicato amministrativo, presente invece in tutte le norme che disciplinano gli atti di esercizio del potere pubblico.

(massima n. 2)

Sono attribuite alla giurisdizione del G.O. le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali, in quanto la riserva, in via, residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma dell'art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, nonché quelle controversie interne per l'accesso ad aree o fasce funzionali superiori, ricomprese nell'area dei procedimenti amministrativi, laddove gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, i quali non concretano procedura concorsuale ed i cui destinatari non solo sono gią in servizio, ma sono anche in possesso della relativa qualifica professionale, conservano natura privata, in quanto atti interni di organizzazione.

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