(massima n. 1)
            In  ordine all'azione  risarcitoria  per  la  lesione dell'immagine  professionale  e  dell'integritā  fisica, esercitata da un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di pubblico impiego attribuito, anche dopo il D.Lgs. n. 29/1993,  alla  giurisdizione  esclusiva  del  G.A., la qualificazione  dell'azione  in  funzione  del  riparto  di giurisdizione (secondo la regola per cui la giurisdizione compete  al  G.A. se  l'azione  č  contrattuale  e al  giudice contrattuale e al giudice ordinario se č extracontrattuale, stante il carattere autonomo e prioritario della tutela del diritto  (assoluto)  alla  vita,  all'integritā  fisica  del lavoratore  e  al  rispetto  della  sua  personalitā), deve avvenire nel senso della extracontrattualitā, oltre che nel  caso  dell'espressa  invocazione  della cosiddetta responsabilitā aquiliana, anche tutte le volte in cui non emerga  una  precisa e chiara  scelta  del  danneggiato  in favore della responsabilitā contrattuale (Nella specie, le Sezioni Unite hanno attribuito alla giurisdizione del g.o. la domanda risarcitoria proposta da un magistrato nei confronti del Ministero della giustizia e dei componenti del  Consiglio  giudiziario,  per  danni  all'immagine professionale  ed  all'integritā  fisica  derivanti  da affermazioni,  asseritamente  inveritiere,  dei  predetti componenti contenute nel parere espresso dal Consiglio per  la  promozione  del  magistrato).