(massima n. 1)
            Restano  devolute  alla  giurisdizione  del  g.a.  le controversie  in  materia  di  procedure  concorsuali  per l'assunzione  di  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni. Detto giudice, a norma dell'art. 7, comma 3,  L.  n.  205/2000,  ha  altresģ  il  potere,  anche  nelle controversie  che  rientrano  nella  giurisdizione  generale di  legittimitą,  e  non  solo  in  quelle  attribuita  alla giurisdizione  esclusiva  del  G.A.,  di condannare l'amministrazione  al  risarcimento  del  danno, in  tal modo concentrandosi in un unico giudizio le questioni relative  all'annullamento  degli  atti  illegittimi  e  quelle attinenti al ristoro dei danni da questi determinati, senza che  all'uopo  sia  necessaria  in  via  pregiudiziale  la declaratoria  di  illegittimitą  del  provvedimento,  ed eliminandosi  altresģ  il  pericolo  di  contrasto  tra  i giudicati.