(massima n. 1)
            In  tema  di  riparto  di  giurisdizione,  nelle  controversie relative  a  procedure  concorsuali  nell'ambito  del pubblico  impiego privatizzato, la  cognizione  della domanda  del  candidato  utilmente  collocato  nella graduatoria  finale riguardante  la  pretesa  al riconoscimento  del  diritto  allo  ''scorrimento''  della graduatoria  appartiene  alla  giurisdizione  del  G.O., facendosi  valere,  al  di fuori  dell'ambito  della procedura  concorsuale,  il  "diritto  all'assunzione". Infatti, può pervenirsi a diversa conclusione solo ove la pretesa  al  riconoscimento  del  suddetto  diritto  sia consequenziale  alla  negazione  degli  effetti  di  un provvedimento  in conflitto  con  la  pretesa  azionata dall'attore, quale l'indizione di un nuovo concorso, per il fatto  che  la  contestazione  investirebbe,  allora, l'esercizio  del  potere  dell'Amministrazione,  al  quale corrisponderebbe  una situazione  di  interesse  legittimo, la  cui  tutela  spetta  al  Giudice  amministrativo  ai  sensi dell'art. 63, comma 4, D.P.R. n. 165 del 2001.