Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 5885 del 7 novembre 2011

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo ''scorrimento'' della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Infatti, può pervenirsi a diversa conclusione solo ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento in conflitto con la pretesa azionata dall'attore, quale l'indizione di un nuovo concorso, per il fatto che la contestazione investirebbe, allora, l'esercizio del potere dell'Amministrazione, al quale corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.P.R. n. 165 del 2001.

(massima n. 2)

Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario in tema di accertamento della collocazione nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento degli insegnanti. Difatti in tali circostanze, vengono in considerazione atti che risultano ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.Lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Infatti si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione ai concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili.

(massima n. 3)

Le graduatorie degli insegnanti non sono stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. ''titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Ne consegue che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie in discorso, è definita di ''diritto soggettivo" e non di ''interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa.

(massima n. 4)

L'istituto delle graduatorie degli insegnanti consiste nella formazione di un elenco periodicamente aggiornato, in assenza di ogni margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli e la utilizzazione dei soggetti ai fini dell'assunzione è soltanto eventuale. Quindi, mentre in generale una graduatoria approvata in conclusione di una procedura concorsuale subisce un processo di "cristallizzazione", essendo possibile la sua utilizzazione solo in caso di rinunce o per copertura di posti eventuali in pianta organica resisi disponibili successivamente alla indizione, nei rigorosi limiti di tempo imposti per legge alla vigenza della graduatoria, le graduatorie per l'accesso, in generale, nei ruoli della scuola, non si consolidano mai, dovendo le stesse, per previsione normativa espressa, essere periodicamente aggiornate e quindi essendo le stesse fisiologicamente "mutevoli".

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