Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3252 del 5 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Per i rapporti in regime di diritto pubblico, il vincitore di concorso non può essere considerato titolare di un diritto soggettivo all'emanazione del provvedimento di nomina, sia perché rientra nella più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più opportuno per l'inserimento tra il personale in attività di servizio, sia perché in ogni caso non è configurabile una posizione di diritto soggettivo di fronte al potere provvedimentale. Al contrario, per i lavoratori con i quali il rapporto di impiego si costituisce mediante contratto e non in virtù di atto unilaterale di nomina, deve riconoscersi il grado di protezione del diritto soggettivo all'interesse a stipulare il contratto, correlato all'obbligo della P.A. di prestare il proprio consenso. Esaurita la procedura concorsuale, infatti, si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

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