Cassazione civile Sez. V sentenza n. 1555 del 23 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie riguardanti l'assunzione obbligatoria di appartenenti alle categorie protette spettano alla giurisdizione del giudice ordinario allorché siano in contestazione i presupposti stessi su cui è basata l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio; appartengono, invece, al giudice amministrativo le controversie relative ai vizi del procedimento di formazione dell'atto di avviamento al lavoro, permeato, alla stregua delle fonti, da evidenti margini di discrezionalità amministrativa.

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