(massima n. 1)
            Sono  attribuite  alla  giurisdizione  del  giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 30  marzo  2001  n.  165, le  controversie  in  materia  di procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di  pubblici dipendenti, per  tali  intendendosi  quelle  caratterizzate da  una  prima  fase  di  individuazione  degli  aspiranti forniti  dei  titoli  generici  di  ammissione,  nonché  dalla successiva  fase  di  svolgimento  delle  prove  e  di confronto delle capacitą, mirata ad operare la selezione in  modo  obbiettivo  e  dominata  da  una  discrezionalitą (non  solo  tecnica,  ma  anche)  amministrativa  nella valutazione dei candidati, a nulla rilevando che, per tale seconda  fase,  l'Amministrazione  abbia  ritenuto  (come, nella specie) di adottare, quale criterio selettivo, il mero sorteggio,  modalitą  che,  pur  alquanto  singolare,  non snatura  la  natura  concorsuale  della  procedura.