(massima n. 1)
            La controversia, avente origine nella domanda di un  dipendente  della  P.A.  tendente - in  conseguenza dell'espletamento  di  procedura  pubblica  concorsuale - all'accertamento  del  suo  diritto  all'assunzione  nel ruolo  del  personale  dirigenziale  e  alla  stipulazione del  relativo  contratto  di  lavoro, con  la  condanna dell'amministrazione  al  risarcimento  del  danno,  esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico  concorso  (tale  essendo  anche  quello preordinato  all'inquadramento  di  dipendenti  in  area superiore, come nella specie) e, perciò, ai sensi dell'art. 63, primo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sua  cognizione  spetta  alla giurisdizione  del  giudice ordinario. Infatti, con  l'approvazione  della  graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e  all'attività  autoritativa  dell'amministrazione, subentrando  una fase  in  cui  i  comportamenti  dell'amministrazione  vanno  ricondotti all'ambito  privatistico,  espressione  del  potere negoziale  della  P.A.  nella  veste  di  datrice  di  lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento  delle  obbligazioni  (art.  1218  cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona  fede.  Né,  al  riguardo,  rileva  che  il  rifiuto  di stipulazione  del  contratto  con  il  soggetto  che  assume essersi  collocato  in  posizione  utile  nella  graduatoria (non contestata)  abbia  assunto  a  presupposto  un provvedimento  amministrativo  di  determinazione  del numero dei dirigenti da assumere. In proposito, invero, deve essere rilevato che esula dalle questioni di giurisdizione la verifica del fondamento di merito della pretesa in relazione al potere dell'amministrazione di stipulare il  contratto,  che  comprende  l'indagine  sulla  legittimità del  provvedimento  amministrativo  (circa  la  dotazione organica  da  coprire)  invocato  dall'amministrazione  a giustificazione  del  rifiuto  di  assunzione,  stante l'esplicita  previsione  di  legge - contenuta  nello  stesso primo  comma  dell'art.  63  del  citato  D.Lgs.  n.  165  del 2001 - secondo  la  quale  la  giurisdizione  del  giudice ordinario  in  funzione  di  giudice  del  lavoro  non  soffre deroga  per  il  fatto  che,  nelle  controversie  relative all'assunzione,  come  nelle  altre  concernenti  diritti soggettivi del dipendente pubblico, venga in questione un  atto  amministrativo  presupposto,  che  può  essere disapplicato a tutela del diritto azionato.