(massima n. 1)
            Vertendosi  in  tema  di  lavoro  pubblico  contrattualizzato, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.  165, č  rimessa  alla  giurisdizione  del  giudice ordinario  la  controversia  promossa  dal  partecipante,  risultato  primo  tra  gli  idonei  non  vincitori in  un  concorso  di  selezione  per  la  progressione verticale del  personale  della  Regione  Basilicata, il quale,  a  seguito  dell'indizione  di altro concorso  per la  copertura  di  posti  dello  stesso  profilo  professionale,  lamenti  la  violazione  della  disposizione del bando che prevedeva la durata della graduatoria per  dodici  mesi  per  la  copertura  di  eventuali ulteriori posti resisi vacanti. Infatti, il candidato che, vantando  una  determinata  posizione  nella  graduatoria giā approvata ed il possesso dei requisiti del bando per il c.d.  scorrimento  della  graduatoria,  pretenda  di  essere chiamato  alla  stipulazione  del  contratto  di  lavoro,  fa valere  il  proprio  diritto  all'assunzione  senza  porre  in discussione  le  procedure  concorsuali,  azionando  una posizione  soggettiva  tutelabile  dinanzi  al  giudice ordinario.