(massima n. 1)
            Rientra  nella giurisdizione  del  G.O., in  funzione di  giudice  del lavoro,  piuttosto che  in quella  del  G.A., una controversia  promossa  dal  Sindacato  Italiano Unitario Lavoratori di Polizia (Siulp), avente ad oggetto l'impugnazione  del  decreto  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica ha disposto la ripartizione dei  contingenti  complessivi  dei  distacchi  sindacali retribuiti  autorizzabili  in  relazione  al  personale dipendente  della  Polizia  di  Stato; infatti,  il meccanismo  dei  distacchi  è  uno  degli  strumenti attraverso  i  quali  il  sindacato  realizza  la  propria autonomia  di  organizzazione  e  quindi  contribuisce  ad articolare le proprie funzioni. In altri termini, proprio la natura  della  posizione  azionata,  indubbiamente  non  di interesse  legittimo,  ma  di  diritto  soggettivo,  in indissolubile  correlazione  con  la  peculiare  natura  del soggetto titolare, appare decisiva al fine di non radicare la giurisdizione amministrativa, ove si consideri che: a) si tratta di diritto soggettivo che non figura tra le materie affidate  alla  giurisdizione  esclusiva;  b)  la  titolarità  di tale  diritto  costituisce  attribuzione  tipica  di  una organizzazione  sindacale;  e,  attesa  tale  peculiarità  del soggetto  agente,  la  giurisdizione  deve  essere  attribuita in stretto riferimento agli artt. 28 della legge n. 300 del 1970 e 6 e 7 della legge n. 146 del 1990, in base ai quali il sindacato, in quanto tale, può azionare la tutela delle proprie  posizioni  in  materia  solo  innanzi  al  giudice ordinario.