Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5079 del 6 marzo 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Per quanto riguarda la giurisdizione nelle procedure selettive concorsuali per la copertura di posizioni lavorative nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato queste Sezioni unite hanno delineato il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative ai concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative ai concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate (spettando, poi, al giudice del merito l'eventuale verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura della selezione all'esterno); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti ai concorsi per soli interni, che comportino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive oppure il passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area. La controversia nel cui ambito è stato proposto il regolamento di giurisdizione non riguarda un concorso per il passaggio da una area di inquadramento ad un'altra ma una selezione concorsuale, non aperta ai concorrenti esterni, per l'ammissione ad un corso di riqualificazione funzionale al passaggio ad una superiore qualifica nell'ambito della stessa area. Pertanto, anche tenendo presente detto nesso di strumentalità tra corso di riqualificazione e progressione nell'inquadramento, la fattispecie è riconducibile all'ipotesi sub d) della superiore elencazione e quindi la relativa controversia, in applicazione del già riportato principio, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

(massima n. 2)

Nel nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con riferimento alle cause relative alle procedure concorsuali, va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti concorsi per solo esterni, su quelle concernenti i concorsi misti, nonché sulle controversie relative ai soli interni che comportino passaggio da un'area ad altra, risultando invece residuale la giurisdizione del giudice ordinario per essere limitata alle controversie attinenti ai concorsi per soli interni, che implichino passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area.

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