Consiglio di Stato sentenza n. 5104 del 21 ottobre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Tra gli atti di macro-organizzazione la cui cognizione č attribuita al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, rientrano quelli recanti la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, tra cui anche l'istituzione o l'accorpamento di uffici dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolaritā e la determinazione delle dotazioni organiche (v. art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001). Quando, tuttavia, l'atto di macro-organizzazione non spieghi direttamente i propri effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, ma questi vadano ricondotti esclusivamente a provvedimenti ulteriori di micro-organizzazione, la controversia, concernente il rapporto di lavoro e la lesione di posizioni di diritto soggettivo, č devoluta alla cognizione del giudice ordinario, cui potrā essere richiesta la disapplicazione dell'atto di macro-organizzazione presupposto.

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