(massima n. 1)
            In  materia  di  rapporti  di  lavoro  instaurati  con pubbliche  amministrazioni,  l'art.  69,  comma  settimo, del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  con  il  quale  sono state  trasferite  al  giudice  ordinario  le  controversie  in tema di pubblico impiego privatizzato ed č stata dettata la relativa disciplina transitoria, utilizzandosi a tal fine la locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al  periodo  del  rapporto  di  lavoro  successivo  al  30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega rigidamente  il  discrimine  temporale  del  trasferimento delle  controversie  alla  giurisdizione  ordinaria  ad elementi  come  la  data  del  compimento,  da  parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia prodotto l'insorgere della questione litigiosa, oppure  l'arco  temporale di  riferimento  degli  effetti  di tale  atto,  o,  infine,  il  momento  di  insorgenza  della contestazione,  dovendo  invece  essere  interpretata  nel senso  che deve  aversi  riguardo  al  dato  storico costituito  dall'avversarsi  dei  fatti  materiali  e  delle circostanze - cosė  come  posti  a  base  della  pretesa avanzata - in  relazione  alla  cui  giuridica  rilevanza sia insorta la controversia. (Nella specie, le S.U.,  sulla  scorta  dell'enunciato  principio,  rilevando  il momento  in  cui  era  insorto  il  diritto  al  compenso rivendicato  dal  pubblico  dipendente - riconducibile  a data anteriore  al 1°  luglio  1998 - e  non  giā  quello  del successivo atto dell'ente locale che non aveva accolto la domanda  del  dipendente  diretta  ad  ottenere  tale compenso,  hanno  ritenuto  che  non  operasse  ancora  la devoluzione  al  giudice  ordinario  delle  controversie  in materia di pubblico impiego privatizzato, quale prevista dal  richiamato  art.  69,  comma  settimo,  del  D.Lgs.  n. 165  del  2001,  onde  residuava,  in  via  transitoria  e  ad esaurimento,  la  giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo).