Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 14846 del 28 giugno 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di rapporti di lavoro instaurati con pubbliche amministrazioni, l'art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con il quale sono state trasferite al giudice ordinario le controversie in tema di pubblico impiego privatizzato ed č stata dettata la relativa disciplina transitoria, utilizzandosi a tal fine la locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia prodotto l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, dovendo invece essere interpretata nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall'avversarsi dei fatti materiali e delle circostanze - cosė come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, rilevando il momento in cui era insorto il diritto al compenso rivendicato dal pubblico dipendente - riconducibile a data anteriore al 1° luglio 1998 - e non giā quello del successivo atto dell'ente locale che non aveva accolto la domanda del dipendente diretta ad ottenere tale compenso, hanno ritenuto che non operasse ancora la devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, quale prevista dal richiamato art. 69, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, onde residuava, in via transitoria e ad esaurimento, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

(massima n. 2)

La giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non giā in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione č determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.

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