Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 884 del 24 febbraio 2017

(4 massime)

(massima n. 1)

Anche nei confronti del personale della Polizia penitenziaria la dispensa per scarso rendimento di cui all'art. 129 del D.P.R. n. 3 del 1957 (T.U. imp. civ. Stato) si configura quale istituto di diretta ed autonoma applicazione, costitutivo di principi generali validi per tutto il pubblico impiego ed essenzialmente applicabile alle ipotesi in cui la continuazione del rapporto di servizio risulti impossibile sulla base di una valutazione oggettiva e globale della condotta lavorativa del dipendente, se raffrontata con la condotta che il rapporto di servizio medesimo viceversa impone.

(massima n. 2)

La dispensa dal servizio per scarso rendimento risponde innanzitutto all'esigenza di tutelare la funzionalità e l'assetto organizzativo della pubblica amministrazione nei riguardi del comportamento del dipendente, che, complessivamente, denoti insufficiente rendimento dell'attività da lui prestata, con riguardo all'insussistenza di risultati utili, per quantità e qualità, alla funzionalità dell'ufficio, ed ha pertanto natura diversa da quella disciplinare, potendo tuttavia basarsi anche su fatti disciplinarmente rilevanti (indipendentemente dall'esito del relativo procedimento) e idonei ad apprezzare la scadente attività lavorativa e lo stesso comportamento.

(massima n. 3)

Le norme di cui agli artt. 129 e 130 del D.P.R. n. 3 del 1957 dispongono che all'eventuale dispensa dell'impiegato dal servizio si giunge previa assegnazione di un termine per osservazioni, potendo l'interessato chiedere di essere sentito personalmente e, nel caso di dispensa per motivi di salute, che alla visita medica collegiale egli ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia; nel relativo procedimento non è prevista la difesa tecnica, non trattandosi di sanzione di natura disciplinare.

(massima n. 4)

La dispensa dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento esprime un percorso di formazione ed un tipo di valutazione analogo ai giudizi annuali sullo svolgimento della carriera dell'impiegato pubblico, anch'essi rivolti a valutare l'attività svolta nel periodo considerato connotati come una tipica procedura di salvaguardia del buon andamento dell'azione amministrativa, rivolti non tanto a sanzionare singoli episodi, bensì a scandire ed a garantire il regolare funzionamento e/o la compatibilità con il servizio dovuto, della "attività" prestata dall'impiegato, attraverso un apprezzamento del complesso dei profili personali, professionali ed operativi che connotano la sua condotta. L'ampiezza della discrezionalità che l'amministrazione può impiegare per la adozione dei relativi provvedimenti è esclusivamente censurabile mediante l'eccesso di potere e soltanto in presenza di evidenti vizi di illogicità, irragionevolezza e/o travisamento dei fatti.

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