Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 25750 del 14 dicembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 55-quater c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro č corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore č effettivamente presente in ufficio, mentre č falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore č presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.

(massima n. 2)

La fattispecie disciplinare di cui all'art. 55-quater c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 2001 si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore č rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.