Corte costituzionale sentenza n. 98 del 5 giugno 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., l'art. 53, comma 15, D.Lgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), nella parte in cui prevede che gli enti pubblici economici e i privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione della amministrazione di appartenenza e che omettano di comunicare a quest'ultima, entro quindici giorni, l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici, incorrono nella sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti.

(massima n. 2)

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «nella versione introdotta» dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».

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