Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 24669 del 28 novembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento agli incarichi extragiudiziari, tra la disposizione di cui all'art. 16 del R.D. n. 12 del 1941, secondo cui i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, e quella - applicabile anche ai magistrati - contenuta nell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, in base alla quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (comma 7), non esiste un rapporto in termini di abrogazione della prima da parte della seconda, ma di coordinamento e integrazione, atteso che l'esistenza per i dipendenti pubblici di una previsione generale che consenta la possibilitą di svolgimento di incarichi non retribuiti non esclude per i magistrati la potestą autorizzatoria dell'organo di autogoverno ai fini della verifica in concreto delle ragioni connesse al prestigio della magistratura e alla funzionalitą dell'ufficio giudiziario.

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