(massima n. 1)
            Con riferimento agli incarichi extragiudiziari, tra la disposizione di cui all'art. 16 del R.D. n. 12 del 1941, secondo cui i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore  della  magistratura,  e  quella - applicabile anche ai magistrati - contenuta nell'art. 53 del D.Lgs. n. 165  del  2001,  in  base  alla  quale  i  dipendenti  pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione  di  appartenenza  (comma  7),  non esiste un rapporto in termini di abrogazione della prima da  parte  della  seconda,  ma  di  coordinamento  e integrazione,  atteso  che  l'esistenza  per  i  dipendenti pubblici  di  una  previsione  generale  che  consenta  la possibilitą di svolgimento di incarichi non retribuiti non esclude  per  i  magistrati  la potestą  autorizzatoria dell'organo  di  autogoverno ai  fini  della  verifica  in concreto delle ragioni connesse al prestigio della magistratura  e  alla  funzionalitą  dell'ufficio  giudiziario.