Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3622 del 14 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Da una lettura complessiva del D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18, si desume che, aldilą degli specifici obblighi previsti in singole disposizioni, tutta la disciplina in materia di indipendenza e "autonomia tecnica" dettata per i dipendenti delle Agenzie fiscali - pił rigorosa rispetto a quella ordinaria dei pubblici dipendenti, specialmente con riguardo all'incompatibilitą e al cumulo di impieghi - risponde a due principi generali: a) il principio secondo cui "il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilitą dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento dell'attivitą di servizio"; b) il principio in base al quale "il dipendente evita le attivitą che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacitą di adottare decisioni imparziali".

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