(massima n. 1)
            In  materia  di  pubblico  impiego,  la  disciplina dell'incompatibilitą prevista dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R.  n.  3  del  1957, - applicabile  a  tutti  i  dipendenti pubblici,  contrattualizzati  e  non,  a  norma  dell'art.  53, comma  1,  del  D.Lgs.  n.  165  del  2001  nonché  ai dipendenti degli enti locali, in virtł dell'abrogazione, da parte  dell'art.  64  della  legge  n.  142  del  1990,  dell'art. 241 del R.D. n. 393 del 1934 - prevede che l'impiegato che  si  trovi  in  situazione  di  incompatibilitą  venga diffidato  a  cessare  da  tale  situazione  e  che,  decorsi quindici  giorni  dalla  diffida,  decada  dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo  disciplinare e  rientra  nelle  previsioni  di  cui all'art. 55 del decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha  natura  sanzionatoria  o  disciplinare,  ma  costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza  e  di  totale  disponibilitą  che,  se  fossero mancati  "ab  origine",  avrebbero  precluso  la  stessa costituzione del rapporto di lavoro.