Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8784 del 10 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto a percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte in ragione dei principi di rilievo costituzionale e di diritto comune non č condizionato all'esistenza, né alla legittimitā di un provvedimento del superiore gerarchico, salva l'eventuale responsabilitā del dirigente che abbia disposto l'assegnazione con dolo o colpa grave. Il diritto trova un limite nei casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontā dell'Ente, oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente.

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