Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10027 del 27 aprile 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e le relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico non escludono di per sé l'applicazione della disciplina inerente lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, anche di livello dirigenziale, da parte di un funzionario. Ne deriva, il diritto al riconoscimento del corrispondente trattamento economico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, D.Lgs. 165/2001. Tuttavia, il presupposto per l'attribuzione di tale diritto č, peraltro, determinato dall'effettivo svolgimento di mansioni superiori con riferimento al criterio della prevalenza, valutato sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. Tali circostanze devono essere pienamente provate dal ricorrente, avendo riguardo alle effettive attivitā svolte e responsabilitā attribuite al medesimo.

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