Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13579 del 4 luglio 2016

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, č stato soppresso dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 ultimo periodo disposta dalla nuova norma č una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio; ne consegue che il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., č applicabile anche al pubblico impiego senza limitazioni temporali.

(massima n. 2)

Stante la valenza generale dei criteri parametrici fissati dalla norma costituzionale in materia di retribuzione, il disposto dell'art. 36 Cost. non puō non trovare applicazione anche nelle fattispecie in cui la pretesa del lavoratore alla retribuzione corrispondente allo svolgimento dell'attivitā prestata riguardi mansioni superiori corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento.

(massima n. 3)

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilitā inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori.

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