(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego, anteriormente all'anno 1998, l'esercizio di fatto di mansioni superiori, anche quando effettivamente disimpegnate, non poteva supportare la pretesa del dipendente ad un trattamento economico diverso da quello corrispondente alla qualifica formalmente rivestita, salvo che tali effetti non derivassero da apposita normativa. Invero, la possibilità di corrispondere differenze retributive, nel caso di svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente, è stata riconosciuta con carattere di generalità solo a seguito dell'intervento innovativo compiuto dal legislatore, concretizzatosi nell'adozione dell'art. 15 del D.Lgs n. 387/1998, che ha definito la decorrenza di detto riconoscimento limitandone gli effetti a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso (cioè dal 22 novembre 1998), rimettendola così alla successiva fonte normativa contrattuale.