(massima n. 1)
            Nell'ambito  del  pubblico  impiego  contrattualizzato,  la  rilevanza  delle  specifiche  caratteristiche  delle posizioni  organizzative  a  livello  dirigenziale  e  delle relative  attribuzioni  regolate  dal  contratto  di  incarico non impedisce l'applicazione della disciplina relativa all'esercizio  dell'espletamento  di  fatto  di  mansioni superiori  da  parte  di  un  funzionario,  con  il corrispondente  diritto  al  relativo  trattamento economico,  ma  a  tal  fine  non  č  sufficiente  il provvedimento  di  incarico,  occorrendo  invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in  relazione  alle  concrete  attivitā  svolte  e  alle responsabilitā  attribuite.