(massima n. 1)
            In  materia  di  pubblico  impiego,  a  capo  della segreteria delle Commissioni mediche periferiche per le pensioni  di  guerra  ed  invaliditā  civile  č  preposto,  ai sensi del D.M. del Ministero del Tesoro del 12 maggio 1987,  come  modificato  dal  D.M.  5  maggio  del  1990, un funzionario  "con  qualifica  non  superiore  alla  VIII''. Ne  consegue  che  al  funzionario  di  VII  qualifica preposto  a  tale  Commissione non  puō  essere attribuita, in  via giudiziaria,  una  qualifica superiore,  trattandosi  di  riconoscimento  comunque precluso dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 per  i  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  dello Stato.