Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 25761 del 24 ottobre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di lavoro pubblico privatizzato e, in particolare, di inquadramento dei segretari comunali, i provvedimenti di conferimento e di revoca dell'inquadramento, ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, sono atti di autonomia privata espressione della potestą organizzativa e gestionale dei rapporti di lavoro gią costituiti, propria del pubblico impiego contrattualizzato, in quanto tali assoggettati ai principi fondamentali del diritto privato e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi, dovendosi escludere la necessitą dell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge n. 241 del 1990 e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove l'amministrazione ritenga, "re melius perpensa", di ritirare l'illegittima iscrizione nella fascia superiore, il relativo atto non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma atto avente mera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblici dipendenti contrattualizzati, nel quale vige - ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche, poi sostituito dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - il divieto di assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con nullitą degli atti di conferimento illegittimi.

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