Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 2979 del 31 maggio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel campo del personale del comparto della sanità - in deroga al generale principio dell'irrilevanza ai fini giuridici ed economici dello svolgimento delle mansioni superiori nel settore del pubblico impiego - deve ammettersi la retribuibilità delle mansioni superiori stesse, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. 761/1979, in presenza di tre contestuali condizioni: a) esistenza in organico di un posto vacante cui ricondurre le mansioni di più elevato livello; b) previa adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell'organo a ciò competente (potendosene prescindere solo nel caso di sostituzione nell'esercizio delle funzioni primariali); c) espletamento delle suddette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell'anno solare.

(massima n. 2)

Ai fini della retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal personale del comparto della sanità, è necessario che l'atto di conferimento delle mansioni superiori provenga dall'organo competente ad emanare i provvedimenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, risultando insufficienti eventuali ordini di servizio di un superiore gerarchico; e che debba essere "previo", mentre non hanno effetto eventuali riconoscimenti "a posteriori", trattandosi di meri atti ricognitivi di una situazione fattuale che non rivestono la natura provvedimentale idonea ad introdurre ex ante la diversa posizione di status, con ogni effetto sugli obblighi di conforme prestazione a carico del dipendente e di controllo da parte dell'Amministrazìone del corretto adempimento.

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