Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 20170 del 26 settembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione, da parte dell'Amministrazione pubblica datrice di lavoro, dell'obbligo di adibire il dipendente alle mansioni per le quali č stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti (art. 52, comma primo, D.Lgs n. 165 del 2001), va accertata, in concreto, anche mediante l'esame delle disposizioni regolamentari, riguardanti le mansioni originarie e quelle della nuova destinazione, allorché non sia in contestazione che le mansioni effettivamente esercitate siano quelle astrattamente contemplate dalle disposizioni medesime.

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