Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22835 del 28 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il passaggio dall'inquadramento nelle aree funzionali alla qualifica di dirigente implica una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, del tutto equiparata al reclutamento dall'esterno, per cui la vincita del concorso per dirigente non rientra tra le procedure concorsuali o selettive menzionate dall'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001. La novazione del rapporto conduce quindi ad escludere la stessa ipotizzabilitā di un danno da demansionamento, potendo in caso insorgere la diversa questione del danno derivante dal mancato conferimento di un incarico dirigenziale (nella specie, la Corte ha sottolineato che, una volta riconosciuto il risarcimento del danno da ritardo nell'attribuzione dell'incarico dirigenziale, come nel caso in esame, non č ipotizzabile un ulteriore danno da demansionamento).

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