Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10454 del 23 aprile 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio espresso dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti paritā di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, rispetto al quale lo svolgimento delle mansioni di fatto assume rilevanza soltanto nei limiti segnati dall'art. 52 dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001.

(massima n. 2)

Le regole generali poste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 in tema di disciplina delle mansioni del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (in base alle quali, soltanto nei casi di legittima assegnazione č riconosciuto il diritto al trattamento della qualifica superiore limitatamente ai periodi di effettiva prestazione, mentre, al di fuori di dette ipotesi l'assegnazione č viziata da nullitā, ma al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore) non trovano deroga nella disciplina speciale dettata dal codice di procedura penale (art. 57) e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 5-8) in materia di organizzazione delle sezioni di polizia giudiziaria.

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