Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1611 del 23 maggio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa può essere manifestata in ogni valido modo idoneo, e pure se implicito, purché in maniera inequivocabile, e quindi anche attraverso fatti incompatibili con una diversa volontà. (Nella specie il diniego alla proroga del termine, stabilito per il versamento del residuo prezzo di una vendita immobiliare, è stato ritenuto idonea manifestazione dell'intenzione di avvalersi della pattuita clausola risolutiva espressa).

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