Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2325 del 2 agosto 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte che ha prestato acquiescenza completa alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente non può più addurre tale violazione come motivo di inadempimento, e ciò per intervenuta rinuncia. Questo principio vale anche laddove sia stata pattuita una clausola risolutiva espressa, non potendo il creditore avvalersi di tale clausola qualora abbia, col suo comportamento, rinunziato alla rigorosa osservanza dei patti convenuti o a determinate modalità inserite nel contratto.

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