Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1029 del 28 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento sull'intero contratto è stata già compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra singoli inadempimenti considerati nella clausola e risoluzione dell'intero contratto, con la conseguenza che tale collegamento non può più essere contestato né ai fini dell'accertamento giudiziale sull'avvenuta risoluzione, né agli effetti del risarcimento del danno, che va ricondotto al venire meno dell'intero contratto e non limitato al singolo inadempimento considerato nella clausola risolutiva espressa. Tantomeno, per pervenire ad una risoluzione dei danni risarcibili, può essere invocato l'art. 1227 c.c., in quanto, poiché la legge riconosce al contraente adempiente il potere di provocare la risoluzione del contratto, non può nella stessa condotta essere ravvisato un fatto colposo, ovvero il mancato impiego dell'ordinaria diligenza.

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