(massima n. 1)
            Ai  sensi  dall'art.  78,  comma  2,  T.U.  enti  locali approvato con D.P.R. 18 agosto 2000 n. 267 l'obbligo per gli  amministratori  comunali  di  astenersi  dal  prendere parte alla  discussione  e  alla  votazione  di  delibere riguardanti interessi propri o dei loro parenti o affini entro il  quarto  grado, non  si  applica  ai  provvedimenti normativi  o  di  carattere  generale,  quali  i  piani urbanistici, se  non  nei  casi  in  cui  sussista  una correlazione  immediata  e  diretta  fra  il  contenuto  della deliberazione  e  specifici  interessi  dell'amministratore  o dei parenti o affini suddetti.