Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4806 del 25 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 78 comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il consigliere comunale č obbligato ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni assunte dall'organo collegiale in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trova in posizioni di assoluta serenitā rispetto alle decisioni di natura discrezionale da adottare; in pratica il dovere di astensione s'impone al consigliere ogni volta che, incidendo l'atto da adottare in senso vantaggioso o svantaggioso su un suo interesse, vi sia il pericolo che la volontā dello stesso non sia immune da condizionamenti, con conseguente invaliditā della delibera adottata con il suo concorso.

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