Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5211 del 27 febbraio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudizio instaurato per la corresponsione dell'indennitą di funzione prevista per gli amministratori comunali va annoverato tra le liti di cui all'art. 63, comma 1, n. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la cui pendenza costituisce causa di incompatibilitą con la carica di consigliere comunale, non applicandosi ad esso l'esimente della connessione con l'esercizio del mandato, di cui al comma 3 dello stesso art. 63; il compenso o l'indennitą di carica, infatti, attiene ad una situazione a contenuto patrimoniale che riguarda la persona dell'amministratore comunale, ma non riguarda l'espletamento di funzioni istituzionali del consigliere e non č finalizzata al perseguimento di interessi generali dell'ente territoriale o della collettivitą.

(massima n. 2)

Costituisce lite pendente con il Comune, tale da determinare la incompatibilitą con la carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'impugnazione avverso la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; la pendenza della lite cessa, infatti, solo allorché il processo venga definito con una sentenza non pił suscettibile di impugnazione ordinaria, salva l'ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia accettata dalla controparte, cui non č equiparabile la sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, nella quale il giudice si sia pronunciato anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale.

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