(massima n. 1)
            In  tema  d'incompatibilitą  alla  carica  di  consigliere comunale,  l'art.  63  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. n.  267  del  2000,  nel  prevedere,  tra  le  ipotesi  che impediscono  di  ricoprire la  carica  pubblica,  anche  la pendenza  di  una  lite  civile  od  amministrativa  con  il Comune, esclude  l'incompatibilitą  quando  la controversia  riguardi un  fatto  connesso  con l'esercizio  del  mandato. Rientra  in  tale  previsione normativa  la  pendenza  di  una  lite  relativa  al  rimborso delle  spese  sostenute  dal  pubblico  amministratore  per difendersi  in  un  procedimento  penale  per  peculato, anche  se  quest'ultimo  si  sia  concluso  con  assoluzione per l'assenza del requisito della correlazione con l'attivitą istituzionale,  in  quanto  l'elemento  discriminante  ai  fini della configurabilitą del fatto connesso con l'esercizio del mandato  deve  essere  individuato  con  riferimento  alla contestazione  del  reato  proprio  e  non  alla  decisione,  a nulla  rilevando  che  l'assenza  di  abuso  delle  pubbliche funzioni sia  accertata  all'esito  del  giudizio.