Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2553 del 6 febbraio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l'articolo 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilitą dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa.

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