Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 114 del 15 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

È legittimo il decreto con il quale il Prefetto ha disposto il commissariamento di un Comune (nella specie, si trattava del Comune di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto), che sia motivato con riferimento alla intervenuta decadenza del Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'esistenza di una causa di ineleggibilità dello stesso, accertata e dichiarata dal Giudice ordinario, in quanto eletto in violazione del divieto di rielezione per un terzo mandato, dettato dall'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante il T.U. degli Enti locali). In tal caso, infatti, devono ritenersi legittimi i poteri esercitati dal Prefetto che, in forza di quanto previsto dall'art. 19, comma 4, del R.D. n. 383 del 1934, dispone il commissariamento del Comune fino al rinnovo degli organi ordinari all'esito di un nuovo turno elettorale e nomina un Commissario prefettizio per l'esercizio delle funzioni spettanti normalmente al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

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