Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6128 del 26 marzo 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia elettorale, il divieto di immediata rieleggibilità a sindaco di chi abbia ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, previsto dall'art. 51, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mirando ad assicurare, nelle elezioni al governo locale, la tutela della “par condicio", suscettibile di essere alterata da rendite di posizione, opera anche qualora, durante uno dei mandati, il Comune sia stato gestito da un commissario prefettizio, non potendosi escludere la configurabilità del mandato stesso in presenza di una siffatta gestione, ed altresì prescindendo la citata norma (salva l'eccezione introdotta dal suo terzo comma) dalla consecutività dell'effettivo espletamento delle funzioni di sindaco.

(massima n. 2)

In materia elettorale, la regola della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato di chi abbia già per due volte ricoperto la carica di sindaco non subisce deroga nel caso di interposizione di una gestione commissariale per anticipato scioglimento del consiglio comunale.

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