Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 744 del 5 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il limite del cd. doppio mandato, oggi contemplato dall'art. 51 T.U.E.L., è stato inizialmente previsto dalla L. 81/1993 con cui era stata introdotta l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia. La ratio della norma viene generalmente ricondotta all'esigenza di bilanciare i nuovi e maggiori poteri riconosciuti, proprio dal sistema di elezione diretta, al sindaco e al presidente di provincia rispetto a quelli delle giunte e dei consigli, così introducendo un limite - in soli termini di continuità - alla permanenza al vertice dell'Amministrazione di un determinato soggetto. Ed infatti la L. 81/1993 ha solamente previsto l'immediata rieleggibilità alla medesima carica dopo due mandati consecutivi, senza con ciò pregiudicare un eventuale terzo mandato, previa opportuna interruzione. Questo Consiglio di Stato ha più volte chiarito la rispondenza di tale norma alla necessità di favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministrazione locale, in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità di esso ed evitare clientelismo. Cionondimeno, l'ineleggibilità per un terzo mandato consecutivo per il sindaco od il presidente della provincia ha sempre sollevato - sia sul piano politico che su quello giuridico - notevoli perplessità, tanto che ne è stata a più riprese posta in dubbio la costituzionalità.

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