Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3663 del 16 giugno 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancanza del parere di regolarità contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, non incide sulla legittimità del provvedimento adottato da un ente locale, potendo al più produrre conseguenze sul versante della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari che lo hanno posto in essere.

(massima n. 2)

È legittima l'approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l'astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza, senza che si applichino a quest'ultima votazione le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto.

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